STATUTO
Articolo 1
Denominazione
È costituita un’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata Digiconsum.
Digiconsum (di seguito indicata, per brevità, anche quale “Associazione”) è un’associazione senza fini di lucro, indipendente da partiti politici e aziende private e organizzata e gestita secondo un ordinamento a base democratica.
L’Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. 206/2005, dalla Legge 383/2000 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo emana un regolamento interno per disciplinare, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
Articolo 2
Sede e indirizzo elettronico
La prima sede legale dell’Associazione è in Roma, in Via Guido Reni 35 – cap 00196.
Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il sito internet dell’Associazione è raggiungibile all’indirizzo elettronico digiconsum.it ed è il principale organo di comunicazione dell’Associazione.
Articolo 3
Finalità associative
Digiconsum persegue l’esclusiva finalità di tutela di consumatori ed utenti in tutti i settori regolati dal Codice del Consumo ed in maniera più specifica riguardo ai servizi digitali. In particolare Digiconsum si prefigge i seguenti obiettivi:
a. vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori in tema di servizi digitali, con particolare attenzione a settori come l’e-commerce, l’home banking, l’offerta di pacchetti turistici online, il settore Giochi e Scommesse, etc.;
b. promuovere la cittadinanza digitale attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, progetti, workshop, eventi online e offline e qualsiasi altra iniziativa utile a formare competenze digitali;
c. contrastare il “divario digitale”, quali che siano i motivi che lo hanno generato: provenienza geografica, differenze di età e sesso, disabilità, mancanza di infrastrutture o altro, tutelando le categorie più svantaggiate come anziani, disabili, immigrati e disoccupati, affinché le opportunità che offre il digitale siano fonte di benessere e non ulteriore causa di esclusione sociale;
d. diffondere tra i cittadini i contenuti presenti nel programma dell’Agenda Digitale Italiana, anche partecipando ai tavoli di lavoro con le istituzioni pubbliche relativamente a tali tematiche;
e. impegnarsi sul fronte della digitalizzazione della scuola promuovendo campagne e iniziative per l’adeguamento delle infrastrutture e la formazione di studenti, genitori e insegnanti;
f. fissare, insieme alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, standard di qualità ed efficienza per la corretta erogazione dei servizi digitali, ad esempio nel settore della sanità;
g. impegnarsi sul fronte della sicurezza informatica e nella lotta ai reati telematici come cyberbullismo, cyberstalking, phishing e frodi online, al fine di consentire una navigazione sicura, in particolare per i minorenni;
h. promuovere progetti finalizzati alla realizzazione delle cosiddette “Smart Cities”, in cui i principi di ecosostenibilità, benessere sociale e cultura dell’innovazione siano fondanti per realizzare nuove soluzioni di trasporto pubblico, architettura urbana, vivibilità delle aree cittadine, etc.;
i. tutelare i diritti relativi al telelavoro ed al lavoro in mobilità;
j. approfondire in generale tutte le evoluzioni e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, affinché diventino per tutti, nessuno escluso, fonte di benessere ed inclusione sociale.
L’Associazione intende tutelare i diritti civili e gli interessi legittimi dei cittadini, singolarmente o collettivamente, in particolare nei loro rapporti con le istituzioni pubbliche e con le imprese, sia italiane che straniere, al fine di consentire che essi siano posti in condizione di usufruire in piena libertà e consapevolezza dei beni e dei servizi a loro disposizione.
Le finalità e le attività indicate nei commi precedenti sono perseguite e svolte dall’Associazione con le modalità e con i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico e in conformità alle regole che disciplinano le associazioni di consumatori ed utenti, con particolare osservanza dell’articolo 137, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e delle relative disposizioni d’attuazione. L’Associazione potrà svolgere ogni attività strumentale al perseguimento ed all’espletamento delle attività indicate nei commi precedenti. A tal fine, l’Associazione ha altresì facoltà di assumere partecipazioni totalitarie, o comunque di controllo, senza fini di lucro, in società il cui oggetto sociale e le cui attività esercitate siano strumentali al perseguimento delle finalità ed all’espletamento delle attività indicate nei commi precedenti. L’Associazione ha facoltà, inoltre, di stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati e potrà aderire a strutture societarie ed associative aventi finalità e scopi analoghi od affini ai propri.
Articolo 4
Associati
Possono essere associati persone fisiche, giuridiche o enti, di qualsiasi nazionalità, che condividano gli scopi e le finalità dell’associazione.
I soci si classificano in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che risultano nell’atto costitutivo dell’associazione e che abbiano rinnovato l’iscrizione. Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano volontariamente a sovvenzionare le attività associative con uno speciale contributo, fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari tutti gli altri. Il Consiglio Direttivo può prevedere nuove categorie di soci, ferma restando la parità dei diritti associativi spettanti inderogabilmente a ciascun socio, indipendentemente dalla categoria di cui fa parte. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno essere compresi nella categoria dei soci sostenitori. La domanda di adesione all’associazione redatta secondo il modello che sarà presente sul sito internet, deve essere inviata presso la sede dell’Associazione o trasmessa con modalità telematiche, e deve contenere le generalità del richiedente e l’impegno ad accettare lo Statuto dell’Associazione. La domanda di iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall’invio della domanda.
La domanda di adesione si considera accettata decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione deve essere adeguatamente motivato.
La qualità di Associato di Digiconsum non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
L’acquisto della qualità di Associato, la qualità di Associato e la sua perdita per qualunque ragione non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di quota associativa.
Articolo 5
Diritti ed doveri degli Associati
Ogni associato ha eguali diritti e doveri, in particolare: ha diritto di partecipare alle attività ed alle iniziative assunte e promosse dall’Associazione; può candidarsi ed essere eletto in tutti gli organi dell’Associazione; è tenuto a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le decisioni degli organi dell’Associazione.
Articolo 6
Recesso ed esclusione degli Associati
L’Associato ha diritto di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento con una dichiarazione da inviarsi all’Associazione, anche con modalità telematiche. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della dichiarazione.
L’Associato può essere escluso qualora violi lo Statuto o non osservi le decisioni adottate dagli organi dell’Associazione, o per gravi motivi.
L’esclusione dell’Associato comporta la perdita di tutti i diritti e la decadenza da ogni organo dell’Associazione.
L”˜esclusione dell’Associato è decisa dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 10 (dieci) giorni; dalla ricezione di tale comunicazione ogni diritto dell’associato è sospeso e gli è preclusa ogni attività associativa.
L’associato che abbia ricevuto la comunicazione dell’avvenuta esclusione può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre reclamo al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva ed inappellabile.
Articolo 7
Quota Associativa ed Adesione
Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea degli associati; la quota associativa non può essere di importo meramente simbolico e sarà determinata sulla base dell’andamento del costo della vita secondo gli indici ISTAT e dell’attività e delle iniziative programmate dell’Associazione.
Digiconsum promuove l’adesione associativa tra i giovani e tra particolari categorie sociali di cittadini.
Articolo 8
Organizzazione dell’Associazione
Gli organi della Associazione sono:
(a) l’Assemblea degli Associati;
(b) il Consiglio Direttivo;
(c) il Presidente dell’Associazione;
(d) il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, può prevedere ulteriori articolazioni organizzative, anche territoriali.
I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Associazione devono essere eletti tra gli Associati.
I componenti degli organi dell’Associazione sono eletti dall’Assemblea degli Associati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e dalle disposizioni attuative. I membri degli organi dell’Associazione possono essere revocati in qualunque momento dall’Assemblea degli Associati, prima della loro scadenza, purché per giusta causa, e salvo ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri.
La carica di membro di uno degli organi dell’Associazione non attribuisce diritto a remunerazione, salvo diversa decisione dell’Assemblea degli Associati, ed attribuisce solo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 9
Assemblea degli Associati
Ogni Associato ha diritto di intervenire e di votare nell’Assemblea degli Associati.
Ogni Associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea degli Associati decide:
(a) sull’approvazione del programma annuale dell’Associazione;
(b) sull’approvazione del Codice Etico dell’Associazione;
(c) sulla nomina e sulla revoca degli altri organi dell’Associazione;
(d) sull’entità della Quota Associativa;
(e) sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
(f) sulle modifiche dello Statuto;
(g) sull’esclusione degli Associati;
(h) su ogni altra decisione ad essa attribuita dalla legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea degli Associati ha il compito di vigilare sull’operato del Consiglio Direttivo e sul rispetto dello Statuto e delle finalità dell’Associazione da parte degli associati.
Il programma annuale dell’Associazione è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno ed è adeguatamente reso pubblico e conoscibile agli associati, anche tramite il sito dell’Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’Assemblea che lo approva. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Collegio dei Probiviri tramite avviso di convocazione inviato per e-mail a tutti gli associati e pubblicato sul sito dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo ove si terrà l’assemblea, nonché del giorno, dell’ora, e dell’elenco degli argomenti da trattare, oltre che delle modalità per la partecipazione e per la votazione, anche in via telematica. Nell’avviso di convocazione può essere indicata la data di una seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento dei quorum nella prima adunanza.
Le adunanze dell’Assemblea possono tenersi anche in video-conferenza, teleconferenza o con altre modalità informatiche, a condizione che sia rispettato il metodo democratico e che siano consentite l’identificazione di tutti i partecipanti e la loro partecipazione attiva alla assemblea. In tale caso l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.
L’Assemblea degli Associati può essere altresì convocata su richiesta degli associati che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del numero degli Associati, richiesta da inoltrarsi, indicando le materie da trattare al Collegio dei Probiviri, che, accertata la sussistenza dei presupposti, deve convocarla.
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Presidente l’Assemblea nomina un segretario che redige il verbale della Assemblea.
L’Assemblea degli Associati è costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per le decisioni relative allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio associativo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Per la modifica dello Statuto occorrono la partecipazione di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ciascun associato può delegare un altro associato ad intervenire in assemblea, tramite delega scritta, o anche con modalità telematiche. Ogni associato non può avere deleghe di più del 5% (cinque per cento) degli associati. La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile e non può essere conferita ai membri degli altri organi sociali.
L’Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione del bilancio annuale.
Articolo 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, comprendendo in questo numero anche il Presidente dell’Associazione e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora in avanti, per brevità, indicato quale “Presidente”). Ad esclusione di coloro che sono stati nominati nell’atto costitutivo dell’Associazione,i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
Il Segretario affianca il Presidente nel coordinamento delle iniziative e delle attività dell’Associazione, rendendo esecutive le delibere del Consiglio; contribuisce a redigere i verbali delle assemblee ed aggiorna il registro degli associati.
Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione.
Redige la relazione annuale sulla gestione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell’Associazione o altrove, almeno ogni 90 (novanta) giorni, previa convocazione del Presidente con qualunque mezzo che assicuri la prova della ricezione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con avviso che indichi il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due dei suoi componenti, o su richiesta di almeno due componenti del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trasmettersi a tutti i componenti del Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni successivi alla decisione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per via telematica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti, purché siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni e sempre purché sia consentito agli intervenuti di partecipare ed intervenire alla discussione ed alle votazioni nonché di visionare, di ricevere o di trasmettere documenti. In tali casi la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario della riunione.
Ogni componente del Consiglio Direttivo che, senza giusta causa o giustificato motivo, non intervenga per 3 (tre) riunioni consecutive, decade dal suo incarico.
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di gestione della Associazione e può delegare alcuni poteri o competenze specifiche a uno o più dei suoi componenti o creare, se necessario, delle commissioni ad hoc per le quali nomina un coordinatore.
Il Consiglio Direttivo formula, entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno, il programma annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione; predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati; predispone e sottopone, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, un Codice Etico dell’Associazione e degli appartenenti all’Associazione; adotta ogni decisione opportuna per l’attuazione delle finalità dell’Associazione che non sia riservata secondo lo Statuto o la legge all’Assemblea degli Associati o ad altri organi dell’associazione; cura l’esecuzione e lo svolgimento del programma dell’Associazione e le delibere e decisioni dell’Assemblea degli Associati.
Il Codice Etico, approvato dall’Assemblea degli Associati, è vincolante per gli Associati ed i componenti degli organi dell’Associazione ed è pubblicato sul sito internet dell’Associazione. Con le medesime modalità previste per l’approvazione, il Codice Etico può essere modificato o integrato.
Articolo 11
Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea degli Associati e dura in carica 5 (cinque) anni.
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell’Associazione; può delegare i suoi poteri per atti o categorie di atti.
Il Presidente dell’Associazione cura l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo; assicura e garantisce il regolare funzionamento degli organi dell’Associazione; in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Consiglio Direttivo, convocando appena possibile il Consiglio Direttivo per la ratifica del provvedimento adottato.
Articolo 12
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Collegio dei Probiviri, che è costituito da 3 (tre) componenti e dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti nominati sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri deve essere composto da professionisti in possesso di laurea in materia giuridica od economica.
Qualora un componente cessi, per qualunque ragione, dalla carica, deve essere sostituito alla prima assemblea successiva.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: su qualsiasi controversia che possa insorgere fra gli Associati, o fra questi ed il Consiglio Direttivo, nonché fra quest’ultimo e l’Assemblea degli Associati; su qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo all’interpretazione ed all’esecuzione dello Statuto; su qualsiasi controversia tra i componenti del Consiglio Direttivo; sulle altre materie attribuite alla sua competenza dallo Statuto.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza dei componenti, senza particolari formalità, purché sia garantito a ciascun membro il diritto di essere tempestivamente informato degli argomenti oggetto della decisione, nonché il diritto di partecipare alle decisioni e di votare.
Il Collegio dei Probiviri nomina tra i suoi componenti il suo Presidente.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere oggetto di un verbale, da pubblicare tempestivamente sul sito dell’Associazione.
Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Probiviri può richiedere la convocazione dell’Assemblea degli Associati.
Articolo 13
Articolazione organizzativa territoriale
Al fine di rafforzare le proprie attività di tutela dei consumatori e dei singoli cittadini ed utenti su tutto il territorio nazionale, l’Associazione promuove tra i propri soci la costituzione di rappresentanze locali e l’apertura di sedi regionali, la cui organizzazione ed il cui funzionamento saranno disciplinati attraverso un regolamento, nel rispetto di principi democratici ed in conformità allo statuto della Associazione ed al Codice del Consumo.
Articolo 14
Patrimonio Associativo
Per il raggiungimento delle finalità associative, l’Associazione dispone del patrimonio associativo costituito dalle Quote Associative e da qualsiasi altro contributo, privato o pubblico, italiano e straniero, che sia erogato all’Associazione purché finalizzato alla tutela dei consumatori e degli utenti.
Articolo 15
Esercizio Sociale, Bilancio annuale e contabilità
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascuno anno.
Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve tenere i libri contabili ed approvare un progetto di bilancio annuale, composto da uno stato patrimoniale, dal conto economico e da una relazione sulla gestione, corredato dal rendiconto consuntivo nel rispetto di corretti principi di redazione del bilancio, nonché delle disposizioni specifiche che regolano le associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale.
Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione sono comunicati al Collegio dei Probiviri almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea degli Associati che deve discuterli. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea degli Associati che deve discuterne e fino alla relativa approvazione, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione vengono depositati presso la sede dell’Associazione e pubblicati sul sito internet dell’Associazione.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati dall’Associazione per il perseguimento delle finalità associative e non possono essere distribuiti in nessuna forma, diretta o indiretta, agli Associati.
Articolo 16
Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Il Consiglio Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. L’Assemblea nominerà contestualmente uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale ai sensi delle disposizioni normative applicabili.
Articolo 17
Disposizioni finali
Nel rispetto delle disposizioni regolanti la protezione dei dati personali ogni atto, informazione e comunicazione dell’Associazione, avente ad oggetto le finalità associative e lo svolgimento del rapporto associativo, è pubblicato sul sito internet dell’Associazione ed ogni Associato può richiedere di essere informato attraverso l’Indirizzo e-mail dell’Associato sugli atti e sull’attività dell’Associazione.
Il funzionamento degli organi e le modalità elettorali, per quanto non disciplinato nel presente statuto, possono essere definite con appositi Regolamenti, redatti dal Consiglio Direttivo, pubblicati sul sito dell’Associazione ed approvati dalla prima Assemblea successiva.
Per quanto non previsto nello Statuto e negli eventuali Regolamenti si applicano le disposizioni sulle associazioni non riconosciute e, in particolare, sulle associazioni di consumatori ed utenti.